Statuto associazione AQuAA
1. È costituita l'Associazione denominata “Associazione per la qualità degli atti amministrativi” (da ora in avanti: “Associazione”).
1. L’Associazione è una associazione di diritto privato.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 3.
1. La finalità dell’Associazione è lo svolgimento di attività per migliorare la qualità degli atti amministrativi, anche promuovendo e favorendo il recepimento della Guida alla redazione degli atti amministrativi (da ora in avanti: “Guida”).
2. Per conseguire tale finalità l’Associazione può:
a) promuovere il recepimento e l’applicazione della Guida, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a1) suggerire agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche o private che intendono utilizzare la Guida di recepirla con atto formale dei vertici dell’ente; su richiesta dell’ente o dell’amministrazione interessata l’Associazione può fornire assistenza per la definizione delle procedure e la formulazione degli atti necessari;
a2) organizzare presentazioni della Guida rivolte agli amministratori e dipendenti delle amministrazioni interessate al suo recepimento e attività di formazione, da svolgersi in una o più giornate, che illustri la genesi e le finalità della Guida ed i suoi contenuti specifici;
a3) promuovere, organizzare e coordinare un “Osservatorio sulla qualità degli atti amministrativi”;
a4) compiere attività di monitoraggio sulla applicazione delle regole e dei suggerimenti della Guida anche elaborando indici di qualità;
a5) procedere a verifiche periodiche delle regole e dei suggerimenti della Guida anche sulla base di segnalazioni, osservazioni e proposte modificative, soppressive o aggiuntive, da parte dei suoi utilizzatori; sulla base delle proposte di modifica della Guida, l’Associazione può elaborare nuove edizioni della Guida con le modalità e i tempi ritenuti opportuni.
b) realizzare studi e ricerche sui processi comunicativi delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla struttura e al linguaggio degli atti amministrativi, anche finanziando borse di studio su questi temi;
c) studiare e proporre applicazioni informatiche che contribuiscano al miglioramento della qualità degli atti amministrativi;
d) organizzare convegni e seminari sul tema della qualità degli atti amministrativi e del loro corretto contenuto comunicativo;
e) promuovere un coordinamento nazionale tra i tecnici che scrivono gli atti amministrativi e i tecnici che scrivono le leggi, per cercare di produrre, attraverso una rinnovata cultura della comunicazione, atti più chiari e precisi, favorendo un rapporto più produttivo ed amichevole con i cittadini utenti.
3. L’Associazione tiene contatti frequenti e approfonditi con gli enti locali, l’ANCI, l’UPI, gli uffici legislativi delle regioni (tramite l’OLI - Osservatorio legislativo interregionale), gli uffici studi della Camera e del Senato, il Comitato per la legislazione della Camera, il DAGL - Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, le università ed i centri di ricerca, la REI - Rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale, anche creando occasioni di incontro per una reciproca informazione e scambio di opinioni sulle modalità di scrittura degli atti amministrativi e sulla loro idoneità ad essere compresi dai cittadini. Inoltre, l’Associazione può collaborare con ogni altro ente pubblico e privato ad iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo sempre la più completa indipendenza.
1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
1. L’Associazione ha sede presso l’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del Cnr (da ora in avanti “Ittig”).
2. L’Associazione ha un sito web, utilizzato anche per pubblicare tutte le comunicazioni rilevanti per l’attività dell’Associazione e dei suoi organi.
1. Fanno parte dell’Associazione:
a) i soci fondatori;
b) i soci cofondatori;
c) i soci ordinari;
d) i soci sostenitori;
e) i soci onorari.
2. Sono soci fondatori l’Ittig e l’Accademia della Crusca.
3. Sono soci cofondatori le persone fisiche e le persone giuridiche che partecipano alla costituzione dell’Associazione.
4. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari e di soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono le finalità. Chi intende far parte dell’Associazione deve presentare una domanda motivata. La domanda viene valutata dal Consiglio direttivo che decide sull’ammissione ad insindacabile giudizio.
5. I soci fondatori, i soci cofondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori versano la quota di associazione annualmente stabilità per ciascuna categoria di soci dal Consiglio direttivo.
6. Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari studiosi, esperti e personalità che si siano distinti nel campo relativo alle finalità dell’Associazione. I soci onorari partecipano all’Assemblea degli associati senza diritto di voto. I soci onorari non godono dell’elettorato attivo e passivo.
1. Tutti gli associati godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alla Assemblea degli associati e dell’elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 6. Gli stessi diritti spettano alle persone fisiche designate dagli enti associati – una per ciascun ente – come propri rappresentanti all’interno dell’Associazione.
1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
2. L’esclusione è decisa dal Consiglio direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione o che comunque costituiscano ostacolo al buon andamento dell’Associazione.
3. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante lettera inviata al Presidente.
1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice presidente;
e) il Presidente onorario;
f) il Revisore dei conti
1. L’Assemblea degli associati (da ora in avanti: “Assemblea”) è formata dagli associati.
2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno.
3. Per la validità della costituzione dell’Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le delibere di modifica sono nulle se non abbiano concorso alle stesse i rappresentanti dei soci fondatori.
5. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento è nulla se non abbiano concorso alla stessa i rappresentanti dei soci fondatori.
6. L’Assemblea delibera in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
– alla nomina del revisore dei conti;
– alla modifica dello Statuto;
– allo scioglimento dell’Associazione;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intenda sottoporre.
7. L’Assemblea elegge tre membri del Consiglio direttivo.
1. Il Consiglio direttivo è composto da 13 membri, di cui 10 sono designati dai soci fondatori e 3 sono eletti dall’Assemblea.
2. Alla prima riunione, tutti i membri del Consiglio direttivo procedono all’elezione del Presidente e del Vice presidente scelti fra i componenti del Consiglio designati dai soci fondatori.
3. Il Consiglio direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, senza formalità.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. All’atto di costituzione dell’Associazione sono designati membri del Consiglio direttivo tutti i soci cofondatori.
7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri, possono portare a termine il mandato del Consiglio direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso.
1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea;
b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
c) fissare le date delle riunioni dell’Assemblea da indire almeno una volta all’anno;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni;
e) adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati;
f) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
g) stabilire l’importo delle quote annue di associazione;
g) nominare i soci onorari.
2. Il Consiglio direttivo nomina un segretario ed un tesoriere scelti fra i suoi membri.
3. Il Consiglio direttivo può avvalersi del parere di studiosi ed esperti, chiamandoli a far parte di un Comitato scientifico.
1. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, anche nei vari gradi di giudizio ed in ogni contenzioso.
1. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vice presidente, inoltre, svolge le mansioni per le quali è espressamente delegato.
1. II Presidente onorario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta dei soci fondatori, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte nell’area di interesse dell’Associazione.
2. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e associazioni.
3. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
1. Il Revisore dei conti vigila sull’amministrazione dell’Associazione, esamina e approva, sottoscrivendolo, il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea dei soci, può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Il Revisore dura in carica al massimo per un quadriennio.
1. Tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito.
1. Le spese dell’Associazione sono autorizzate dal Presidente o, nei casi previsti dall’art. 14, dal Vice presidente, e dal tesoriere.
2. Una spesa può essere autorizzata solo se esiste l’effettiva copertura in cassa. Di eventuali inottemperanze che comportino inadempimento da parte dell’Associazione risponde esclusivamente chi ha autorizzato la spesa.
1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario sono determinati in base all’anno solare.
1. L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le cause di cui all’art. 27 c.c.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con fini analoghi a quelli indicati nell’art. 3 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 della legge 23.12.1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
1. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.